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Circolare
ISPESL n. 40 del 3 gennaio 2002.
Trasmissione dei dati
sulla sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti -
D.Lgs. n. 230/1995
Com'è noto dal 1° gennaio 2001, ai sensi
dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. n. 230/1995, il medico addetto alla
sorveglianza deve provvedere, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, a consegnare all'ISPESL i documenti sanitari personali,
unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e).
Si sottolinea che, come stabilito dal citato art.
90, comma 4, solo su richiesta motivata del medico addetto alla sorveglianza e
valutate le circostanze dei singoli casi, l'ISPESL può concedere proroga al
termine di consegna (sei mesi) della documentazione sopra citata.
Al fine di garantire una corretta archiviazione e
gestione di detta documentazione, nel rispetto della normativa vigente in tema
di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari, i
medici incaricati della sorveglianza medica devono trasmettere la
documentazione in busta chiusa, contenente nella parte esterna la seguente
dicitura: "Contiene documentazione riservata ai sensi della legge n.
675/1996 e D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni"
secondo le modalità di seguito indicate:
1) dentro la busta suddetta dovrà essere inserito
il plico sigillato contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
2) il plico deve recare l'indicazione del
nominativo del lavoratore, nonchè la dicitura "Contiene documentazione
riservata ai sensi della legge n. 675/1996 e D.Lgs. n. 230/1995 e successive
modifiche e integrazioni";
3) il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera del medico incaricato
della sorveglianza medica, nella quale devono essere riportate le seguenti
informazioni:
nominativo del lavoratore;
luogo e data di nascita;
data di assunzione;
mansione svolta al momento della cessazione del
rapporto di lavoro o della cessazione dell'attività dell'impresa;
ragione sociale del datore del lavoro al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro o cessazione dell'attività dell'impresa;
data di risoluzione del rapporto di lavoro o
cessazione dell'attività dell'impresa;
4) qualora la trasmissione riguardi la
documentazione di più lavoratori, è possibile trasmettere con una sola busta
chiusa più plichi, ognuno dei quali accompagnato da una lettera di cui al punto
3).
La documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo: ISPESL -
Dipartimento di medicina del lavoro - Settore radioprotezione - Via Fontana
Candida, n. 1 - 00040 Monte Porzio Catone (RM).
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